Archivio del marzo, 2008

mar 31 2008

Massa Lombarda: disponibili ancora 789.300€ come contributo prima casa – 41

: Massa Lombarda

È ancora disponibile una somma di 789.300 euro da destinare all’abbattimento degli interessi sui per l’acquisto della prima nel territorio comunale. . Le agevolazioni sono concesse oltre che per l’acquisto di un immobile, anche per la nuova costruzione di un immobile e per l’acquisto e la contestuale ristrutturazione di un immobile, alle condizioni approvate con delibera di Consiglio Comunale: tasso variabile per tutta la durata del finanziamento pari, al massimo, ad una delle seguenti condizioni: Euribor 1 mese maggiorato dello spread di 0,80 punti percentuali; Euribor 3 mesi maggiorato dello spread di 0,75 punti percentuali; Euribor 6 mesi maggiorato dello spread di 0,70 punti percentuali.

Il contributo di abbattimento del tasso di interesse è previsto nella misura dell’1,50% per età inferiore ai 35 anni e dell’1% per età pari o superiore ai 35 anni. Inoltre, vi è un contributo per l’abbattimento del tasso di interesse dello 0,50% in caso di interventi di bioedilizia, fotovoltaico e pannelli solari.


Il contributo è erogato per dieci anni, a prescindere dall’effettiva durata del , e l’ammontare del singolo importo finanziabile non può superare la somma complessiva di 80.000€. Il limite di reddito fissato per poter usufruire dell’agevolazione è di 35.000 euro annui nel caso di persona singola, di 60.000€ annui per nucleo di due persone.

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mar 27 2008

Le agevolazioni fiscali sulla Prima Casa – 39

AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA
 
L’agevolazione consiste nella riduzione dell’Iva o dell’imposta di registro ed ipocatastale.
Contratto di compravendita tra privato (venditore) e privato (acquirente):
- 3% imposta di registro oltre all’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa per ognuna di € 168,– per l’acquisto di una prima ;
Valore imponibile: valore catastale moltiplicato con 115,5 per la prima ;

Contratto di compravendita tra ditta (venditore) e privato (acquirente):
- 4% iva per l’acquisto di una prima ;
Valore imponibile: prezzo di compravendita.

Come deve essere l’alloggio ? Deve essere un’unità abitativa, non abusiva, avente caratteristiche non di lusso (D.M. 2-8-1969 n.218 l’unità abitativa non deve essere costruita su terreni destinati a ville, parco privato, godere di piscine superiori agli 80 metri, avere campi da tennis, superare i 200 mq, ecc)
 
Sono agevolati anche l’acquisto di accessori di categoria C2 (cantine e soffitte), C6 (rimessa o box auto), C7 (tettoia o posti auto), purché gli stessi siano acquistati al momento o dopo l’acquisto agevolato dell’abitazione (se ad esempio non si è ottenuta l’agevolazione per l’acquisto della prima , perché acquistata prima del 1985, quando essa non era prevista, non si può chiedere di acquistare gli accessori a tariffa agevolata. E’ una palese ingiustizia, ma l’ Ufficio del Registro non potrebbe considerare accessorio il garage, quando il bene principale, la , non ha goduto del trattamento agevolato).
E’ permesso l’acquisto agevolato di un a sola pertinenza per categoria ( un garage e non due garage, una cantina e non due cantine)
 
Gli acquirenti devono essere persone fisiche che acquistano l’immobile nel loro Comune di residenza, o se diverso, in quello ove svolgono la loro attività.
Indispensabile quindi il requisito del Comune di residenza o quello del luogo dove si lavora o si svolge la propria attività. La circolare 2/3/1994 n.1/e ha stabilito che sono comprese tutte le attività anche quelle non retribuite, es: volontariato, attività sportive, studio, ecc. (in questi casi occorrono i relativi certificati).
C’è tempo diciotto mesi per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile che si vuole acquistare o per iniziare l’attività.
PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI OCCORRE DICHIARARE:
1.        di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, uso, abitazione di altra idonea ad abitazione nello stesso comune dove si richiede l’agevolazione; la mancanza di idoneità (condizioni di inabitabilità o sovraffollamento, per esempio), deve essere dimostrata dal richiedente;
2.        di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su di abitazione acquistata dallo stesso o dal coniuge con le agevolazioni prima ;
3.        di voler stabilire la propria residenza nel Comune dove si è acquistata la nuova proprietà ( a meno che già non risieda o svolga l’attività lavorativa).
SANZIONI
E’ prevista una soprattassa del 30% e il pagamento degli interessi di mora, oltre naturalmente a dover pagare l’imposta con le aliquote previste.
PER CHI COMPRA UNA NUOVA PRIMA
Coloro che vendono (anche a titolo gratuito con la donazione) l’abitazione acquistata (in qualsiasi tempo) con le agevolazioni prima , e che entro un anno riacquistano un’altra abitazione con i requisiti prima , beneficiano di un credito di imposta. Il credito spetta in misura pari all’imposta pagata sul primo acquisto e non può comunque eccedere l’ammontare dell’imposta dovuta sul nuovo acquisto.

Per ottenere le agevolazioni prima in caso di riacquisto si devono rispettare queste condizioni:

1.        la ceduta deve essere stata acquistata con le agevolazioni prima ;
2.        la cessione della precedente agevolata, a titolo gratuito (Es.: donazione di genitore ai figli e acquisto di una nuova abitazione da parte dei genitori) o oneroso, deve essere stata effettuata dopo l’1/1/1998;
3.        il riacquisto può avvenire solo a titolo oneroso (permuta, compravendita) ed entro un anno dalla cessione della precedente prima .

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mar 26 2008

Assegni Famigliari – 38

ASSEGNI PER I FIGLI – APPROVATO IL DECRETO

Il Ministro delle Politiche per la , On. Rosy Bindi, ha firmato il decreto interministeriale che aumenta gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, composti da minori privi di genitori, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui stanziata nella Finanziaria 2008.
Il decreto, in particolare, ha unificato le tabelle previste per il calcolo degli assegni a favore delle famiglie con almeno un figlio minore in cui sia presente un componente inabile, e anche per i nuclei senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile. L’obiettivo è di evitare che il sostegno alla in cui sono presenti uno o più componenti inabili si riduca, come avveniva fino a oggi, al passaggio dell’inabile alla maggiore età.
Gli importi di questi assegni, inoltre, sono stati aumentati sia innalzando i limiti dei livelli di reddito che danno diritto al beneficio, sia rimodulandone la decrescenza in modo da evitare che modesti incrementi del reddito determinino sensibili riduzioni degli assegni, così da superare le cosiddette “trappole della povertà” presenti nelle attuali tabelle Inps.
Per quanto riguarda i nuclei orfanili e i nuclei senza figli e con almeno un componente inabile si è proceduto all’aumento degli attuali importi nella misura del 10%. Per questa tipologia di assegni non sono stati invece modificati i limiti di reddito, in considerazione del fatto che generalmente chi ne fruisce è anche titolare di altri specifici trattamenti di assistenza

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mar 25 2008

Obbligo di Perizia impianti per chi compra casa – 37

NUOVE NORME SULLA

Dal 27 Marzo 2008 entra in vigore il nuovo regolamento che stabilisce l’obbligo di messa a norma degli impianti per chi acquista !

Di seguito la legge, che come al solito penalizza i meno abbienti che possono permettersi più facilmente case di vecchia  costruzione piuttosto che nuova. In tal caso dovranno aggiungere, oltre all’acquisto, i costi di perizia da parte di un tecnico che valuti gli impianti e/o li metta a norma.

COSA DICE LA LEGGE

Il provvedimento si applica ai seguenti impianti:

  • impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
  • impianti idrici e sanitari;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
  • impianti di protezione antincendio

posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono invece disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria.

Attività previste dal decreto
Sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l’obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l’incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti è redatto un progetto che deve essere predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all’art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera d).

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Si segnala altresì che gli impianti elettrici residenziali realizzati prima del 13.3.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Adempimenti burocratici
Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza.

Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l’edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto in esame

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mar 24 2008

Andamento mercato Case Europa – Prezzi in Svizzera – 36

La fine del boom immobiliare è vicina
 
Gli esperti prevedono un rallentamento dell’immobiliare per la seconda metà del 2008 (Ex-press)
 Contrariamente agli Stati Uniti, il mercato immobiliare elvetico è solido e non teme la minaccia di una crisi ipotecaria. Per gli esperti si sta tuttavia andando verso la fine del boom.
Anche se la «festa immobiliare» sta per terminare, il mercato non dovrebbe subire grossi scossoni.
 Qualcuno si ricorda ancora con sconcerto del fallimento, all’inizio degli anni Novanta, della Cassa di risparmio e di credito di Thun (SLT). Un tracollo legato alla crisi immobiliare degli anni Ottanta.

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mar 22 2008

Contributi prima casa – 32

Le relative risorse finanziarie verranno in seguito determinate dalla Provincia di Ancona, che provvederà anche alla relativa assegnazione. Dopo di che il Comune di Montemarciano comunicherà l’ammissione ai soggetti che risulteranno beneficiari.
Possono presentare domanda di contributo le giovani coppie che per la loro sistemazione abitativa ed avendo i relativi requisiti, intendono acquistare un alloggio nel territorio comunale.
 
Il termine per la presentazione delle richieste scadrà il 14 aprile 2008.
Gli interessati possono prendere visione del bando integrale e del modulo di domanda nel sito Internet del Comune stesso: www.comune.montemarciano.ancona.it.

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mar 20 2008

Contributi alle giovani coppie di Serra de’Conti – 35

Monastero di S. Maria Maddalena

Potranno presentare domanda le coppie, di recente o prossima formazione, che intendano acquistare un alloggio ubicato nel territorio di Serra de’ Conti, e che abbiano i requisiti previsti per l’accesso a questo tipo di provvidenze (requisiti tutti evincibili dal bando).

Le domande, da compilare utilizzando un modello appositamente predisposto, dovranno pervenire al Comune entro il 24 marzo tramite consegna a mano ovvero per posta (saranno considerate come pervenute in tempo utile anche le domande che dovessero essere spedite per raccomandata entro la medesima data del 24).

Entro i 40 giorni successivi l’Area Sociale del Comune provvederà a stilare una apposita graduatoria che, unitamente alla lista delle eventuali domande che dovessero essere ritenute non ammissibili, sarà pubblicata all’Albo Pretorio. La graduatoria sarà pubblicizzata anche attraverso il sito Internet del Comune. I saranno poi erogati agli aventi diritto (ovvero tutti i soggetti che si troveranno in posizione utile nella graduatoria unica provinciale, nella quale confluiranno le graduatorie stilate dai singoli Comuni) in unica soluzione, sulla base della presentazione da parte delle coppie beneficiarie della autocertificazione in ordine alla data del matrimonio e di copia dell’atto pubblico di acquisto dell’alloggio.

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mar 20 2008

Contributi prima casa Lucca – 31

Va da un minimo di  3.500 a un massimo di 5.000 euro il contributo comunale a fondo perduto destinato alle giovani coppie e alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione della  prima sul territorio comunale.

 

Per accedere ai fondi messi a disposizione dal Comune, per un importo complessivo di 200 mila euro, è necessario partecipare ad un bando di concorso che sarà pubblicato la prossima settimana ed avere  specifici requisiti.

I beneficiari dei sono famiglie, coppie giovani o di prossima costituzione, cittadini italiani o dell’Unione Europea o extra comunitari in possesso di carta di soggiorno e con regolare attività lavorativa. Tra i requisiti necessari, avere un certo tipo di reddito: la o la coppia dovrà avere un reddito non superiore a 38,724,37 euro e non inferiore a 13.615 euro. Coloro che rientrano nella fascia di reddito compresa tra 13.615 e 26.000 euro potranno avere un contributo a fondo perduto pari a 5.000 euro, mentre coloro che  appartengono alla fascia compresa tra 26.001 euro e 38.724,27 euro potranno accedere ad un contributo, sempre a fondo perduto, pari a 3.500 euro.

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mar 20 2008

Ancona, contributi per l’acquisto della prima casa – 30


E’ stato pubblicato il bando di concorso per la concessione di a fondo perduto per l’acquisto della prima nel Comune di Ancona da parte di giovani coppie sposate o in procinto di sposarsi.

ANCONA – E’ stato pubblicato oggi, 5 marzo, il bando di concorso per la concessione di a fondo perduto per l’acquisto della prima da parte di giovani coppie nel Comune di Ancona.
Possono presentare domanda persone che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni oppure coppie in procinto di sposarsi
(entro e non oltre 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo).

Gli altri requisiti sono: essere cittadini italiani o di uno stato appartenente all’Unione Europea o cittadino non Ue titolare di carta di soggiorno o possessore del permesso di soggiorno di durata biennale; avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della Marche; non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare; avere un reddito del nucleo familiare con valore ISEE non superiore a 39.701,00 euro; infine non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con pubblici o precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici.

L’ammontare del contributo viene determinato in base al reddito dei beneficiari secondo alcune percentuali da applicare al prezzo di acquisto (nell’ordine del 10, 20 o 30 per cento).
Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande – fissata nel giorno 11 aprile
– l’Amministrazione comunale approverà la lista delle domande ammissibili (e quindi degli esclusi) e la graduatoria dei richiedenti.
La graduatoria avrà validità per 3 anni.

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mar 20 2008

Contributi alle giovani coppie – 33

Bando Giovani CoppieDal 7 marzo e sino al 15 aprile le coppie di recente o prossima formazione – ovvero quelle in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando o quelle in cui i futuri coniugi abbiano alla data di scadenza del bando effettuato le pubblicazioni di matrimonio o lo contraggano prima dell’acquisto dell’alloggio – potranno inoltrare richiesta di per l’acquisto di alloggi ubicati nel territorio comunale.
I richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed indicati nel bando di concorso e non devono avere un ISEE superiore a € 39.701,19. L’ammontare del contributo sarà determinato in base al valore ISEE secondo percentuali indicate dalla normativa vigente in materia da applicare al prezzo di acquisto e può variare da € 10.000 a € 30.000.
La provincia di Ancona ha destinato un importo complessivo di € 2.200.000 da ripartire tra i comuni che partecipano all’intervento. Il numero dei buoni da assegnare ai richiedenti sarà determinato dalla Provincia di Ancona, successivamente alla trasmissione della graduatoria degli ammessi a contributo in proporzione all’incidenza percentuale del numero delle domande ammissibili pervenute al Comune rispetto alla popolazione residente. 
E’ possibile reperire il bando di concorso ed il modello della domanda sul sito web del Comune di Senigallia, presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico e l’ufficio Servizi Sociali e presso le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo operanti a Senigallia.

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